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Le indennità «intrinsecamente» collegate alle mansioni o correlate allo «status professionale del lavoratore» compongono la retribuzione spettante al lavoratore in ferie

1 Maggio 2024|

La pronuncia in commento (Cass., ordinanza 29 gennaio 2024, n. 2674) è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul computo nella retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie annuali delle indennità percepite in costanza di rapporto (v. tra le più recenti, Cass., n. 35146 del 15 dicembre 2023 in Labor, 22 febbraio 2024,con nota di GIUDICI, La computabilità degli importi variabili percepiti dal lavoratore in costanza di rapporto nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, cui si rinvia anche per i riferimenti ulteriori; vedi anche, le precedenti pronunce nn.18160/2023; 19711/2023; 19716/2023; ed in particolare la sentenza 11 luglio 2023,n.19663).

La dibattuta questio si colloca in un preciso contesto giuridico nazionale (art.36 Cost., art. 2109 c.c., art. 10 d.lgs., 8 aprile 2003, n. 66) e comunitario (art. 7 dir. n. 88/2003/CE).

La naturale interazione tra il diritto interno e quello comunitario merita alcune precisazioni preliminari, da un lato, rileva l’efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale delle sentenze della CGUE, ulteriore fonte di diritto comunitario con efficacia erga omnes e dall’altro, il giudice nazionale non può prescindere dal conformarsi  all’interpretazione della Corte Europa che indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme  al fine di perseguire il risultato prefissato dalla disciplina comunitaria.

Orbene, questo allineamento avviene sul tema già con la sentenza della Suprema Corte n. 19663/2023 quando afferma il principio secondo cui la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla CGUE che (sentenza Robinson Steele del 2006) per «ferie annuali retribuite» (art. 7, nr. 1, direttiva nr. 88/2003) intende che «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria del lavoratore durante le ferie annuali (CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri) per dissuaderlo dal non esercitare il diritto alle ferie.

Nel caso in esame (Cass., n.2674/2024) la Corte d’appello, territorialmente competente, ha confermato  la sentenza di prime cure di accoglimento del ricorso proposto dai macchinisti di una azienda ferroviaria volto ad accertare il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza riconducibili nella nozione europea di «retribuzione»  contemplata all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia. La nozione così interpretata comprende nella base di calcolo della retribuzione feriale «qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo «status» personale e professionale del lavoratore» non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo.

È indispensabile, per un computo legittimo della base retributiva in periodo feriale, che gli elementi variabili siano «intrinsecamente» collegati all’esecuzione delle mansioni contrattuali assegnate o correlati allo «status professionale del lavoratore». La valutazione giuridica preliminare al computo delle indennità persegue gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per un’ampia tutela della salute e della sicurezza, dissuadendolo dal rinunciare alle ferie.

In quest’ottica, si applica la nozione c.d. «europea» di retribuzione al personale navigante dipendente di compagnia aerea la cui retribuzione in periodo feriale comprende  l’indennità di volo integrativa prevista dal CCNL Trasporto Aereo per il personale navigante, significativa componente della retribuzione ed escluderla dalla base di computo potrebbe chiaramente «costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite» (Cass. 20216/2022).

Dunque, eleminando in radice il rischio che la diminuzione della retribuzione dissuada dall’esercizio del diritto alle ferie e garantendo al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo e reintegrativo delle energie psicofisiche l’orientamento della Corte di Giustizia (C-514/20; C-350/06; C-520/06) assicura al lavoratore la retribuzione ordinaria per la durata delle ferie annuali.

Analogamente la Suprema Corte, conformandosi doverosamente all’interpretazione comunitaria delle norme, ha ritenuto che nel calcolo del compenso dovuto al macchinista ferroviario nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane debba computarsi l’incentivo per attività di condotta e dell’indennità di riserva, in quanto «connessi» ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo aziendale e legati al concreto svolgimento di una determinata mansione (Cass., n.2674/2024).

Prosegue, la Suprema Corte, ribadendo la potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di tali voci dalla retribuzione erogata durante le ferie tenuto conto sia del carattere continuativo della loro erogazione sia  dell’incidenza sul trattamento economico mensile.

In conclusione, laddove è riscontrabile un «incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni», contrattualmente definite, «compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore» obbligatoriamente deve essere computato nella retribuzione erogata in periodo feriale. Si escludono legittimamente dal computo gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore «diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (C giust., 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams et al., punto 24, cit.).

L’elevato valore del diritto alle ferie e della loro retribuzione esclude a priori limitazioni retributive che inducono il lavoratore a non fruirne se, come nel caso di specie, lo scorporo delle indennità dei macchinisti ferroviari connesse alle mansioni o correlate allo status professionale incide negativamente sulla retribuzione percepita.

Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 29 gennaio 2024, n. 2674

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