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La responsabilità solidale del committente per i danni da infortunio del dipendente dell’appaltatore: dalla posizione di garanzia deriva una forma di responsabilità oggettiva

29 Giugno 2024|

La sentenza in commento, App. Trieste, 27 marzo 2024, n. 13, riforma parzialmente la sentenza Trib. Gorizia, 31 maggio 2023, n. 152 (già pubblicata e commentata in questa Rivista: Grivet Fetà, La responsabilità del committente per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore: tra contratto e fatto illecito, emerge il contatto sociale, in Labor, www.rivistalabor.it, 11 agosto 2023), in materia di responsabilità del committente per i danni derivanti dall’infortunio subìto dal dipendente dell’appaltatore.

Il Tribunale, infatti, aveva escluso la responsabilità del committente, affermando unicamente quella dell’appaltatore datore di lavoro, sulla base dell’accertata estraneità del primo all’organizzazione del lavoro e, in particolare, alla specifica situazione dalla quale si era originato l’infortunio.

Il Giudice di primo grado aveva affermato che, nonostante l’infortunio si fosse verificato allorché il lavoratore si trovava fisicamente su un “blocco” estraneo all’attività appaltata e destinato ad essere successivamente assemblato ad altre parti a cura del committente, il quale ultimo si era riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire, valorizzare queste circostanze per fondare la responsabilità del committente avrebbe significato costruire una forma di responsabilità oggettiva, connessa unicamente alla posizione rivestita e indipendente da ogni profilo di colpa o inadempimento, cosa che, come noto, nemmeno vale nei confronti del datore di lavoro sulla base dell’art. 2087 c.c. (tra tutte, Cass., 31 agosto 2020, n. 18132).

La Corte di Appello di Trieste, viceversa, àncora il proprio ragionamento al dettato di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità solidale del committente per il danno differenziale subìto dai dipendenti dell’appaltatore (o del subappaltatore), salvo che i danni siano “conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

La sentenza in commento afferma che la responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 ha «origine legale», «finalità di sostanziale garanzia della posizione del lavoratore» e, pertanto, «prescinde […] dalla imputabilità dell’evento dannoso (anche) alla condotta colpevole del committente».

In altre parole, la Corte di Appello di Trieste ritiene che l’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 sia una norma speciale che fonda la responsabilità solidale del committente sulla sua posizione di garanzia, senza che sia necessario integrare gli ulteriori presupposti della responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.) o extracontrattuale (art. 2055 c.c.). Se, infatti, tali presupposti sussistono nel caso concreto, la responsabilità del committente viene affermata sulla base di dette norme generali, connesse in particolare all’inadempimento di doveri e regole di sicurezza; viceversa, proprio laddove non siano integrati i presupposti previsti dalle regole generali in materia di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, interviene la norma speciale di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008, che prevede una responsabilità solidale collegata unicamente alla posizione di garanzia rivestita dal committente.

L’arresto della Corte di Appello di Trieste sembra contraddire le affermazioni di altra giurisprudenza, che ricostruisce la responsabilità solidale del committente sulla base della presenza o dell’assenza, nel caso specifico, degli elementi concreti tali da fondare un apporto causale della condotta del committente stesso nella causazione dell’infortunio, anche solo in termini omissivi di mancata vigilanza del perimetro a lui riservato.

Così, Cass., 10 gennaio 2023, n. 375 (già pubblicata e commentata in questa Rivista: Grivet Fetà, Posizione di garanzia del committente e responsabilità per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore, in Labor, www.rivistalabor.it, 13 marzo 2023) aveva collegato la responsabilità del committente all’ingerenza dello stesso nelle lavorazioni appaltate e a specifici inadempimenti nell’ambito del controllo e dell’organizzazione che si era riservato; Cass., 1 febbraio 2023, n. 2991, premesso che la responsabilità del committente non può mai dirsi sussistente in re ipsa, ha confermato la correttezza del ragionamento con cui la Corte di merito aveva esaminato in concreto le condotte del committente e i suoi eventuali inadempimenti; App. Venezia, 9 gennaio 2020, n. 56, ha valutato nel dettaglio se vi fossero indici per cui il committente avesse mantenuto la disponibilità dei luoghi e l’esercizio del potere tecnico-organizzativo sulle opere appaltate.

La Corte di Appello di Trieste, proseguendo nel proprio ragionamento, afferma che i termini di esonero o limitazione della responsabilità solidale del committente, ovviamente presenti, sono unicamente quelli previsti dallo stesso art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008, e dunque non riguardano valutazioni circa gli inadempimenti del committente, bensì si collegano al dato oggettivo per cui il danno sia “conseguenza dei rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

Ai sensi dell’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008, dunque, così come la responsabilità solidale del committente per i danni da infortunio subiti dai dipendenti dell’appaltatore deriva dalla posizione di garanzia in quanto tale, ugualmente l’esonero da tale responsabilità può essere fondato unicamente sul dato oggettivo della pertinenza del rischio realizzatosi nell’evento alle attività specifiche svolte dall’appaltatore.

Nel caso di specie, applicando questi principi, la Corte di Appello ha affermato la responsabilità del committente sulla base del dato di fatto per cui la dinamica dell’infortunio aveva interessato dei particolari (“blocchi” e “lame”) estranei all’attività dell’appaltatore e facenti parte del cantiere complessivo, affidato alla gestione e all’organizzazione del committente.

Pertanto, secondo la sentenza in commento, nell’infortunio non si è realizzato un rischio specifico proprio delle attività dell’appaltatore, bensì il rischio generico del cantiere, in particolare concretizzatosi nella mancata corretta vigilanza del committente sulla tenuta delle strutture sulle quali i dipendenti dell’appaltatore dovevano necessariamente salire per svolgere la propria, distinta, attività. Tale rischio generico viene definito dalla Corte di Appello, in chiusura, come rischio da interferenza, collegato all’omessa vigilanza da parte del committente del contesto di sicurezza nel quale doveva inserirsi l’attività dell’appaltatore.

La pronuncia in commento, in conclusione, presenta una lettura estensiva della responsabilità del committente per i danni da infortunio subiti dai dipendenti dell’appaltatore, ricostruendo l’intero sistema all’interno della norma speciale di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008, sia quanto alla natura oggettiva della responsabilità solidale per effetto della posizione di garanzia ricoperta, sia quanto all’unica possibilità di esonero da tale responsabilità, collegata al dato ugualmente oggettivo dell’afferenza del rischio realizzatosi nell’evento alle specifiche attività svolte dall’appaltatore (sulla limitata portata pratica della norma si era invece interrogato Garofalo, Appalti e lavoro. Disciplina lavoristica, Torino, 2017, 144).

La Corte di Appello di Trieste, dichiaratamente, ricostruisce la responsabilità solidale del committente per i danni da infortunio dei dipendenti dell’appaltatore in modo analogo e parallelo alla responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore (art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276): è chiaro dunque l’intento di disegnare un sistema di tutela unitario e coerente che, in tutti i casi di decentramento produttivo, garantisca la responsabilità ultima del committente a garanzia di qualunque diritto del lavoratore, sia di natura economica sia di natura personale.

Sabrina Grivet Fetà, dottore di ricerca e avvocato specialista in diritto del lavoro in Reggio Emilia

Visualizza il documento: App. Trieste, 27 marzo 2024, n. 13

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