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La domenica è sempre domenica! È illegittimo il riposo compensativo nelle giornate di festività infrasettimanali per il lavoro prestato nel giorno di riposo domenicale

25 Agosto 2024|

Con l’ordinanza qui segnalata, Cass. 28 maggio 2024, n. 14904, la Suprema Corte ripropone la questione del diritto al riposo compensativo spettante al lavoratore che presta attività lavorativa nel giorno di riposo domenicale.

La disciplina del riposo compensativo, del lavoro domenicale e delle festività è contenuta in particolare, nell’art. 9, primo e terzo comma, D.lgs. 66/2003 che riconosce il diritto del lavoratore «ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica», attuato mediante turni per il personale addetto ai «servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità».

Vanno presi in considerazione anche gli artt. 2 e 5 l. n. 260/1949.

Mentre nella contrattazione collettiva nazionale, nel caso di specie quella del settore commercio, l’art. 141  stabilisce  «la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potrà concordate modalità di attuazione del riposo settimanale» idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e all’art. 144 che prevede «le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione»  fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo nel giorno successivo.

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglie l’appello della società datrice e respinge la domanda di riconoscimento del riposo compensativo, per il giorno di lavoro domenicale, ritenendo che la contrattazione collettiva nazionale affidi  la disciplina del lavoro domenicale alla contrattazione di secondo livello che nel caso di specie attribuisce al datore di lavoro la facoltà di programmare il lavoro domenicale nei singoli negozi in deroga (ai sensi dell’art. 8 comma 2 bis  legge 148/2011) alla normativa in materia di festività.

A fondamento della decisione di assegnare il riposo compensativo per la prestazione lavorativa domenicale, nelle giornate festive di apertura programmata del negozio, le previsioni contrattuali non preclusive della possibilità di usufruire del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali se giorni di apertura programmati.

Ricorrono in cassazione i lavoratori che, nel caso di specie, sono a tempo pieno, con orario articolato dal lunedì al sabato e giorno di riposo normalmente coincidente con la domenica, lamentando la violazione della normativa contrattuale e legislativa, sopra richiamata, in materia di lavoro domenicale e riposo compensativo, erroneamente interpretate nella sentenza impugnata. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello che riconosce alla contrattazione di secondo livello la disciplina del riposo compensativo, le norme collettive nazionali prevedono la prestazione di lavoro nel giorno di domenica con maggiorazione del 30% sulla retribuzione ordinaria e il diritto al riposo compensativo nel giorno successivo.

In verità, l’accordo di secondo livello non disciplina il riposo compensativo in deroga alla normativa in materia di lavoro festivo, non rientrando la materia nell’elenco dell’art. 8 legge n. 148/2011, che riconosce il diritto, non derogabile mediante accordi sindacali, di astenersi dal  lavoro nelle festività  così come non prevede il riposo compensativo in una giornata festiva, ma disciplina le modalità di organizzazione del lavoro domenicale nelle aziende in cui sussista l’esigenza di operare anche di domenica.

La Suprema Corte correttamente interpretando le norme contrattuali e legislative che disciplinano la fattispecie in esame, ravvisa l’illegittimità della pronuncia impugnata e conseguentemente accoglie il ricorso ribadendo che la contrattazione collettiva demanda a quella integrativa, priva di esplicita disciplina sul riposo compensativo, l’individuazione delle modalità del riposo settimanale «riconoscendo all’azienda la facoltà di prevedere per i lavoratori a tempo pieno che hanno il giorno di riposo settimanale di domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura massima di 22 domeniche all’anno», disposizione che non può essere interpretata come deroga «implicita» al diritto dei lavoratori sancito dall’art. 9 D. Lgs. 66 del 2003 e dall’art. 144 del c.c.n.l.

Altresì, la Suprema Corte ritiene illegittima sia la collocazione del riposo compensativo nelle giornate di festività nazionali per le quali sussiste un diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa, rinunciabile con accordo delle parti individuali o accordi sindacali stipulati da 00.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, che nel caso in esame non esiste, sia  il godimento del riposo compensativo in giorni di festività infrasettimanale purché «considerati nella programmazione trimestrale dell’azienda come di apertura del negozio» in quanto la programmazione non è assimilabile ad accordo individuale o aziendale avente ad oggetto la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali.

Non basta dunque per riconoscerlo che gli accordi integrativi non escludono la possibilità di godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanale.

È palese nella pronuncia impugnata la mancata ma «doverosa» distinzione tra il diritto al riposo compensativo per il lavoro domenicale prestato e il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni festivi, ponendosi in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità, quando nega il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni festivi, in cui fruisce del riposo compensativo, non per effetto di rinuncia, nelle forme prescritte, bensì per mancato divieto negli accordi integrativi.

In conclusione, la pronuncia in commento ribadisce e puntualizza in ossequio ai principi fondamentali a tutela dei diritti del lavoratore che il diritto al riposo compensativo non può essere derogato dalla contrattazione aziendale né legittimamente collocato nelle giornate di festività nazionali in violazione del diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal prestare la propria attività in tali festività salvo rinuncia nelle forme prescritte dalla legge,  né il contratto collettivo «in senso peggiorativo» può in assenza di esplicito mandato il diritto del singolo lavoratore, per la natura indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali, imponendo l’obbligo di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali.

Maria Aiello, primo tecnologo CNR, Responsabile Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 28 maggio 2024, n. 14904

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