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La Corte di cassazione torna nuovamente sull’assenza di obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail da parte dei componenti di uno studio professionale associato

24 Maggio 2024|

L’argomento è già stato trattato sulla Rivista Labor (L’obbligo assicurativo Inail nei confronti dei professionisti di uno studio associato. La Corte di Cassazione ne conferma l’assenza di L. Pelliccia, in Labor, 28 febbraio 2023), a commento dell’ordinanza della Corte di cassazione 20 gennaio, n. 1777).

La Suprema corte ritorna sul tema se vi sia o meno un obbligo verso l’Inail da parte dei professionisti associati in uno studio professionale e, con l’ordinanza n. 4473 del 20 febbraio 2024, conferma il precedente arresto.

Già in seconde cure la Corte d’appello di Brescia aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell’obbligo assicurativo presso l’Inail in capo ai componenti di uno studio associato tra professionisti.

Nel sottostante ricorso per cassazione l’istituto assicuratore, con unico motivo di censura, denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, n. 7, e 9, co. 2, del D.P.R. n. 1124/1965, in relazione all’art. 1 della legge n. 1815/1939, per avere la Corte territoriale ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione del carattere associativo e non societario del vincolo sussistente tra i professionisti.

Ad avviso dell’Ente, le caratteristiche concrete dello studio associato rendono il medesimo un soggetto giuridico autonomo assimilabile, per i meccanismi operativi, ad una vera e propria società e, di conseguenza, ricorrerebbero le indicazioni individuate in sede di legittimità secondo le quali, a parità di esposizione a rischio, deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l’attività lavorativa (Cass. n. 12095/2006 e n. 13278/2007).

Con l’ordinanza in commento la Corte regolatrice ha però ritenuto infondato il motivo di ricorso e, nel richiamare proprio i già indicati precedenti, ritiene che si sia oramai consolidato il principio per cui, “in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione, (così come non lo contemplano per il mero libero professionista).”

Più nello specifico, il collegio di legittimità ritiene che i richiamati precedenti richiamati, anche per ciò che riguarda il superamento delle considerazioni espresse da Cass. n. 12095/2006 e n. 13278/2007, debbano essere confermati e ribaditi.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4473

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