Show Info

Il Tribunale di Padova “controcorrente” su ex festività, permessi non goduti nell’ambito della responsabilità solidale ex art. 29, D. lgs. n. 276/03

5 Maggio 2024|

Merita di essere segnalata una recente sentenza del Tribunale di Padova, la numero 98 del 15.02.2024 (dott. Dallacasa) che si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, di gran lunga prevalente in punto responsabilità solidale del committente ex art. 29, D.lgs. n.276/03 per differenze retributive maturate dai dipendenti dell’appaltatore a titolo di ex festività e permessi non goduti.

Il Tribunale di Padova riconosce, infatti, l’obbligo solidale del committente per le somme maturate a tale titolo in quanto, secondo quanto riportato in sentenza, si tratterebbe di elementi aventi natura retributiva per la loro coessenzialità alla prestazione dell’attività lavorativa. Viene, sul punto, richiamata la sentenza della Cassazione n. 10354 del 19.05.2016 senza, tuttavia, ulteriore approfondimento.

A ben vedere la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass n. 15958 del 13.06.2019) e di merito (ex multis: App. Brescia n. 163 del 08.06.2022; App. Milano n. 1057 del 10.09.2021; Trib. Venezia, dott.ssa Bortolaso, n. 309 del 29.04.2021; Trib. Napoli, dott.ssa Ciaramella, n. 1682 del 28.03.2022) di gran lunga prevalente esclude la solidarietà per le somme maturate a tali titoli, posto che la nozione di “trattamenti retributivi” prevista dall’art. 29 della legge Biagi va interpretata in maniera rigorosa.

Tali voci, infatti, sono caratterizzate dalla presenza di una natura mista nel senso di una matrice risarcitoria che precluderebbe, a parere di chi scrive correttamente, l’applicabilità del regime solidaristico e ciò perché trattasi di somme erogate al fine di compensare il danno subito dal lavoratore derivante dalla perdita di un bene determinato, seppure connesso al sinallagma contrattuale.

Per completezza si precisa che parte della giurisprudenza di merito, meneghina nel caso di specie, esclude dall’ambito di applicazione oggettivo della responsabilità solidale anche l’una tantum contrattuale previsto dal CCNL dell’appaltatore in considerazione della sua “natura risarcitoria derivante dall’essere stata pattuita proprio a fronte del mancato rinnovo contrattuale” (cfr. Trib. Milano, n. 1134 del 23.04.2021; Trib. Milano, n. 243 del 27.01.2021 e Trib. Milano, n. 263 del 29.01.2021).

Alessandro Tonelli, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Trib. Padova, 15 febbraio 2024, n. 98

Scarica il commento in PDF

L'articolo Il Tribunale di Padova “controcorrente” su ex festività, permessi non goduti nell’ambito della responsabilità solidale ex art. 29, D. lgs. n. 276/03 sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.