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Assunzione di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno e responsabilità penale

23 Aprile 2024|

Con la sentenza n. 9421 depositata il 5 marzo 2024 (e decisa all’udienza del 17 gennaio 2024) la Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver dato lavoro a due cittadini clandestini.

Con un unico motivo di ricorso, l’imputato evidenziava quanto i giudici di merito si fossero discostati dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, affermando la penale responsabilità nonostante fosse stato accertato che l’imputato stesso, contrariamente a quanto previsto dalla fattispecie incriminatrice contestata, la quale configura un reato proprio, non era il datore di lavoro dei soggetti privi di permesso di soggiorno, quanto, piuttosto, un semplice dipendente con mansioni di autista regolarmente assunto da altro soggetto giudicato separatamente.

Per i giudici di legittimità la fattispecie prevista dall’art. 22, comma 12, del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 è un reato proprio, che può essere commesso solo dal datore di lavoro, cosicché di esso non può rispondere un committente di opere affidate ad una persona che, a sua volta, ingaggia li lavoratore extracomunitario.

L’assunzione o l’ingaggio ad opera di terze persone non può fungere da “schermo” per porre il datore di lavoro a riparo da ogni responsabilità. Ciò perché la fattispecie descrive la condotta illecita come quella di “occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno” e, quindi, non pretende affatto – per l’integrazione del delitto – che li datore di lavoro abbia personalmente assunto o ingaggiato lo straniero irregolare.

Ciò significa che risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all’assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze.

Nel caso di specie i giudici di merito avevano correttamente attribuito la qualifica di datore di lavoro “in concreto” a colui che si era avvalso, in modo diretto, dell’attività lavorativa dei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno.

Piergiorgio Gualtieri, dottore di ricerca in diritto penale nell’Università degli Studi Roma Tre

Visualizza il documento: Cass. pen, sez. Iª, 5 marzo 2024, n. 9421

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